eTA - Electonic Travel Authorization

Le nuone regole per l'accesso al Canada, in vigore dal 15 Marzio 2016 impongono di presentare obbligatoriamente la domanda  eTA "Electonic Travel Authorization"

Sarebbe opportuno presentare la richiesta PRIMA di prenotare il volo per il Canada, è possibile farlo online pagando una piccola cifra. (in sostanza  è come la ESTA per gli USA ).

Come spiega il sito ufficiale del Canada:

Un’Autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) è un requisito d’ingresso per gli stranieri esenti da visto che volano in Canada. L’eTA è collegata elettronicamente al passaporto del viaggiatore ed è valida per un periodo massimo di cinque anni o fino alla scadenza del passaporto, a seconda di quale eventualità avvenga per prima. Se si ottiene un nuovo passaporto, è necessario ottenere una nuova eTA.

Con un’eTA valida è possibile viaggiare in Canada ogni quanto lo si desidera per brevi permanenze (di solito fino a sei mesi alla volta). L’eTA non è richiesta per viaggiare all’interno del Canada.

Un’eTA non garantisce l’ingresso in Canada. All’arrivo un agente dei servizi transfrontalieri chiederà di vedere il passaporto e altri documenti. È necessario dimostrare all’agente di essere ammissibili all’ingresso in Canada.

Come "italiani" godiamo di un accordo (insieme ad altri paesi) chiamato "Visa-exempt (eTA eligible) travellers" che ci permette di arrivare in Canada SENZA VISTO, ma se arrivamo per via aerea, DOBBIAMO avere un eTA valido. L'eTA NON SERVE se si arriva in Canada via terra o mare (navi da crociera comprese).

QUI potrete trovare il PDF in ITALIANO per l'aiuto alla compilazione del documento.

L'eTA ha un costo di 7$CAD. Per completare l'eTA vi serve:

UN PASSAPORTO VALIDO

UN INDIRIZZO EMAIL 

UNA CARTA DI CREDITO

E' bene, se non siete sicuri di qualche dettaglio, contattare direttamente o tramite la propria agenzia viaggi, gli uffici preposti per verificare che non ci siano aggiornamenti dell'ultimo minuto.

Le risposte alle domande più comuni le trovate QUA.

Se si ha la possibilità sarebbe utile comunque avere già in proprio possesso il biglietto aereo di ritorno, in modo da poter dimostrare che avete la possibilità di tornare a casa entro una data prefissata, perchè la permanenza senza VISTO di residenza temporanea è 6 mesi (ma con le nuove regole è a discrezione del border service officer). Soprattutto essendo PROIBITO durante il soggiorno turistico per:

Cercare una occupazione (anche solo informazioni).

Studiare o frequentare corsi, anche non retribuiti.

 

Se non avete il biglietto di ritorno e all'agente dell'immigrazione viene anche solo il dubbio che non abbiate i fondi economici per sostenere la vostra vacanza, potrebbe scattare il rimpatrio immediato, se non l'arresto nei casi opportuni.

Queste le linee guida:

Prepare for arrival—Visit Canada

When you arrive in Canada, a border services officer will greet you. The officer works for the Canada Border Services Agency (CBSA). The CBSA protects Canada's borders and points of entry.

The officer will ask to see your passport or travel documents. If you applied for a parent and grandparent super visa, you will have other documents to give to the officer. Make sure that you have them with you and that they are not packed in your luggage. This will speed up your entry into Canada.

Even if you do not need an Electronic Travel Authorization (eTA) or a visa to enter Canada, the officer will ask you a few questions. The officer will make sure that you meet the requirements to enter Canada.

You will not be allowed into Canada if you give false or incomplete information. You must convince the officer that you are eligible for entry into Canada. You will also have to convince the officer that you will leave Canada at the end of your approved stay.

Children under 18 must travel with appropriate documents and meet the same entry requirements as adults. The border services officer may ask minor children to present other documents depending on whether the child is travelling alone or with someone. Find out about the specific requirements for minor children.

The officer will stamp your passport or let you know how long you can stay in Canada. The period is usually six months. In some cases, the officer may limit or extend this period to cover the planned purpose of your visit. Ask questions if you are not sure about anything.

If you do not obey the conditions of your eTA or visa, we will ask you to leave Canada. Most people asked to leave Canada have the right to a fair hearing to review the decision.

 

DETTAGLI DALLA FARNESINA SUI MINORI.

 

Passaporto/carta d’identità

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009,  devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio. 

Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia  o di  estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

- la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;

- gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;

- nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;

- nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.